Pubblicato il Codice etico dei Mediatori C.R.C.

Nello svolgimento delle proprie funzioni i mediatori sono tenuti ad uniformarsi alle seguenti norme di comportamento

1. I mediatori devono essere forniti di una formazione e competenza adeguati e devono curare il continuo perfezionamento della loro preparazione in tecniche di composizione dei conflitti, avuto riguardo agli aspetti teorici, normativi e pratici.
In particolare costituisce precipuo dovere professionale e deontologico il rispetto delle norme di legge (D. Lgs. n.28/2010) e di regolamento (D.M. n.180/2010) che disciplinano l'esercizio e l'aggiornamento della loro professione.
2. Il mediatore che ritiene di non essere qualificato allo svolgimento del procedimento di mediazione assegnato – tenuto conto del titolo di studio, del percorso formativo e professionale e della competenza ed esperienza maturati – deve informarne il Responsabile dell'Organismo e rifiutare la nomina.
3. Il mediatore non deve accettare l'incarico ovvero deve rifiutarlo qualora sussistano o sopravvengano circostanze che possano compromettere la sua indipendenza ed imparzialità ovvero
determinare un conflitto di interessi; di tali circostanze - quali, esemplificativamente, l'esistenza di relazioni di tipo personale, professionale ed economico con una delle parti ovvero l'interesse rispetto all'esito della mediazione - deve sempre informare il Responsabile dell'Organismo e le parti.
4. Il mediatore deve sempre agire nei confronti delle parti in modo imparziale, dando altresì immagine imparziale di sè, rimanendo neutrale rispetto all'esito della lite ed assicurando a tutte le parti un'equa assistenza. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la nomina e di interrompere la procedura in seguito alla constatata incapacità di mantenere la propria imparzialità e neutralità.
5. Il mediatore deve assicurarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano ed accettino le caratteristiche e le finalità del procedimento di mediazione, con particolare riguardo agli obblighi di riservatezza, nonchè il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Le parti sono libere di concordare con il mediatore le modalità di conduzione del procedimento, sempre nel rispetto del Regolamento dell'Organismo, spettando al mediatore la facoltà di procedere a sessioni congiunte e/o riservate.
6. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
Il mediatore si adegua al codice europeo di condotta e, pertanto, ha la facoltà di interrompere la procedura, dandone informazione alle parti in conflitto, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che gli appaia non azionabile od illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla sua competenza specifica, oppure egli concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà ad una risoluzione della controversia anche in considerazione del comportamento che appaia come disonesto di una o di entrambe le parti; egli non può in alcun modo esercitare pressione sulle parti.
7. Il mediatore cura nei modi ritenuti più opportuni, sempre nei limiti della propria competenza ed esperienza, che l'eventuale accordo raggiunto tra le parti sia stato effettivamente voluto e compreso in tutti i suoi termini, pur non assumendo alcun obbligo verso le stesse per quanto concerne la redazione dello stesso, in quanto l'accordo che pone fine alla controversia è atto delle parti.
8. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione derivante dalla mediazione o ad essa correlata, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, salvo che a tanto sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.