Il servizio di mediazione - introdotto in Italia dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successivo Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 – offre la possibilità di risolvere tramite un Mediatore professionista tutte le controversie civili e commerciali vertenti in materia di diritti disponibili.
Infatti i Mediatori sono professionisti neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di poteri decisionali, ai quali la legge affida il compito di aiutare le parti nella individuazione di una soluzione negoziata della lite, accettabile da entrambi. Inoltre, nell'ottica di superare l'eventuale stallo negoziale, al Mediatore e attribuito il potere di formulare una proposta sottoposta all'accettazione delle parti e suscettibile di incidere – laddove non accolta e coincidente nel provvedimento che definisce il giudizio – sul regolamento giudiziale delle spese di lite.
Per rimarcare l'importanza dell'istituto della Mediazione - quale strumento alternativo di composizione delle controversie e di deflazione del carico giudiziario - il Legislatore ha introdotto significative sanzioni per la parte che, senza giustificato motivo, non partecipi al procedimento mediativo: si va dalla possibilità per il Giudice di trarre argomenti di prova dall'assenza del soggetto invitato, fino all'obbligo di applicare sin dalla prima udienza una sanzione pecuniaria pari all'importo del contributo unificato attualmente fissato, quanto al massimo, nella misura di € 1.466,00.
IL PROCEDIMENTO
Per attivare una procedura di Mediazione occorre depositare a mani, inviare per posta raccomandata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposita Istanza di Mediazione (su modello reperibile sul sito o a mezzo di altro documento avente il medesimo contenuto) accompagnata da copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale.
All'Istanza di Mediazione, redatta in originale ed in tante copie quante sono le parti da invitare, deve essere allegata prova del versamento dei diritti di segreteria pari a € 48,40 (€ 40 + iva), in aggiunta ad € 5,00 per spese di notifica per ognuna delle parti invitate al procedimento.
L'Organismo provvede alla nomina del Mediatore e a dare comunicazione a tutte le parti della data fissata per l'incontro, da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda; almeno il giorno prima della comparizione delle parti dinanzi al Mediatore deve essere fornita prova alla segreteria dell'Organismo del versamento del 50% della indennità di Mediazione nella misura indicata nell'avviso di convocazione.
Dinanzi al Mediatore le parti compaiono personalmente ed hanno facoltà di farsi assistere da un consulente o difensore, purchè munito di procura speciale; l'incontro si svolge presso la sede adita dalla parte istante ovvero, previo accordo di tutte le parti, presso una delle sedi secondarie di Camera Risoluzione Controversie o altro luogo dalle stesse individuato.
Il procedimento, che si snoda in sessioni congiunte e separate, deve concludersi entro 4 mesi; l'Organismo, all'atto della sottoscrizione del verbale conclusivo o, al più tardi al momento del rilascio di copia dello stesso, richiede ai partecipanti il pagamento del saldo delle spese ed indennità di Mediazione.
I VANTAGGI
Come dimostrano le statistiche elaborate dal Ministero della Giustizia, l'utilizzo della procedura di Mediazione assicura la definitiva risoluzione della lite nella grande maggioranza dei casi, oltre ad offrire una serie di benefici:
1 – Rapidità
Uno dei principali vantaggi offerti dalla mediazione è costituito dall'ampia ed autonoma gestione del processo di risoluzione della controversia, di cui le parti mantengono il controllo. La procedura di mediazione è avviata nei tempi prefissati dalla legge, si svolge con un calendario concordato tra le parti e l'Organismo e non può durare complessivamente oltre 4 mesi. L'esperienza applicativa dimostra che solo di rado le sessioni di mediazione si protraggono per più incontri.
2 - Costi definiti
A differenza del giudizio ordinario nella mediazione i costi sono quantificabili fin dal primo momento e non ci sono sorprese per le parti che sanno in anticipo quale sarà la somma complessivamente dovuto per l'intera procedura, nell'ambito di criteri rigidamente predeterminati dalla legge e sottoposti all'approvazione del Ministero della Giustizia.
3 - Gestione dell'accordo.
Mentre il processo si conclude con una sentenza che è rimessa all'apprezzamento del giudice il quale, applicando strettamente una regola di diritto, inevitabilmente finisce per scontentare una delle parti in causa, nel procedimento di mediazione sono le parti che decidono se raggiungere un accordo e quale contenuto dare alla definizione della loro controversia.
4 - Focalizzazione degli interessi reali
Nel processo vige il principio della domanda sicchè nessuna delle parti può introdurre richieste nuove e diverse da quelle iniziali. Nella mediazione vi è una totale assenza di regole procedimentali in quanto la procedura è gestita dalle parti le quali, con l'ausilio del mediatore, possono ampliare le questioni da portare al tavolo della mediazione rispetto agli atti iniziali, concentrandosi sui loro interessi reali così da raggiungere una composizione complessiva e creativa dei loro bisogni.
5 - Riservatezza
La legge impone alle parti, al mediatore, a tutti coloro che a qualunque titolo partecipano alla procedura di non divulgare a terzi estranei alcuna informazione ricevuta nel corso della mediazione. Tale obbligo riguarda anche le informazioni che il mediatore ottiene da una delle parti nel corso delle sessioni separate, salvo che colui il quale rivela determinate informazioni non autorizzi il terzo neutrale a metterne a conoscenza l'altra parte.
6 - Libertà di partecipazione ed accesso alla giurisdizione.
Le parti non solo sono libere di determinare autonomamente il contenuto dell'accordo che intendono raggiungere ma sono arbitre di abbandonare in qualunque momento il tavolo della conciliazione e presentare le loro domande all'Autorità Giudiziaria.