PROTOCOLLO SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE TRIBUNALE DI TARANTO Approvato in data 22 settembre 2026
PREMESSA
Il D.Lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) ha sensibilmente modificato il D.Lgs. 28/2010 contenente la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, con l’ampliamento del novero delle materie in cui l’esperimento del tentativo è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale, con l’introduzione di sanzioni per le parti che non aderiscano alla mediazione – in tal guisa frustrando l’esperimento del tentativo di conciliazione preventiva della lite -, così come di incentivi fiscali nell’eventualità che nel corso del procedimento sia raggiunto un accordo, all’evidente scopo di incrementare l’accesso alla mediazione e sortire l’auspicato effetto deflattivo del contenzioso.
All’esito dell’approfondimento delle novità normative nel corso di diversi convegni sul tema, si è palesata la necessità di favorire l’uniformità delle prassi degli Organismi di Mediazione in particolare nella convocazione e nello svolgimento del tentativo, oltre che nella stesura del verbale, per agevolare il lavoro del Magistrato nel dare attuazione alle previsioni normative in occasione dell’eventuale giudizio di merito e favorire l’immediata intellegibilità delle posizioni assunte dalle parti nel corso del tentativo, anche al fine di consentirgli di proseguire nella ricerca di soluzioni conciliative in pendenza del giudizio.
Pertanto, è stato dato l’avvio ad un percorso di approfondimento delle tematiche di interesse comune alla Magistratura, all’Avvocatura ed agli Organismi di Mediazione con l’ulteriore contributo dell’Accademia, che ha consentito di elaborare il presente Protocollo.
È stato condiviso il testo del Protocollo, che non solo disciplina uniformemente i modi ed i luoghi in cui procedere alla convocazione delle parti, le informazioni da rendere alla parte convocata onde sollecitarla all’adesione al tentativo e renderla edotta del rischio dell’applicazione delle sanzioni per la sua mancata adesione, le formalità della delega alla partecipazione e quelle per lo svolgimento e la validità della mediazione telematica, ma inoltre prevede la redazione del verbale dell’attività compiuta dal Mediatore, le ipotesi in cui l’assenza della parte possa intendersi ingiustificata esponendola all’irrogazione della sanzione, la possibilità che in sede di mediazione le parti possano anticipare il consenso alla producibilità nel corso dell’eventuale giudizio di merito degli esiti della consulenza tecnica compiuta in sede di mediazione ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 28/2010, da espletarsi avvalendosi di professionisti iscritti nell’Albo Nazionale dei consulenti e dei periti.
Esso inoltre sollecita i Magistrati all’applicazione delle sanzioni previste per il caso di mancata partecipazione della parte all’incontro di mediazione e contempla
l’istituzione di un Osservatorio costituito da un Magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Taranto, da un rappresentante per ciascun Organismo aderente al Protocollo e da un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Taranto e della Camera Civile, nonché da un rappresentante dell’Università degli studi di Bari - Dipartimento Jonico, al fine di monitorare l’osservanza del Protocollo da parte di tutti gli aderenti, di proporre eventuali modifiche ad esso che si rivelino necessarie, oltre che a favorire la formazione e aggiornamento periodico dei partecipanti.
I. Fondamento costituzionale e finalità
Il presente Protocollo si fonda sulla consapevolezza che la mediazione civile e commerciale costituisce parte integrante dell'architettura della giustizia contemporanea, realizzando il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. mediante un modello di giustizia pluralista che valorizza la responsabilità dei cittadini nella composizione dei conflitti.
La mediazione non rappresenta uno strumento alternativo alla giurisdizione statale in senso antagonista, bensì una modalità complementare di tutela dei diritti che si affianca al processo civile, secondo quanto affermato dalla Commissione Luiso nella relazione di accompagnamento alla Riforma Cartabia: «Nell'ambito delle funzioni giurisdizionalmente necessarie, la Commissione ha fatto propria la constatazione dell'equivalenza degli effetti, rispetto alla sentenza, del lodo arbitrale nonché, recuperando principi ben noti fin dal diritto romano e solo nel secolo scorso andati perduti, del contratto volto alla risoluzione della controversia».
Tale equivalenza funzionale tra giurisdizione statale, giurisdizione privata e giurisdizione negoziale rappresenta il paradigma fondante di un sistema di giustizia civile nel quale il conflitto può essere composto attraverso il dialogo prima ancora che mediante la decisione autoritativa.
II. Gli obiettivi del Protocollo
Il presente Protocollo persegue i seguenti obiettivi:
a) assicurare l'effettività della mediazione, superando la concezione della stessa come mero adempimento formale e promuovendo la partecipazione consapevole e responsabile delle parti, assistite dai rispettivi difensori;
b) garantire l'applicazione rigorosa delle sanzioni processuali previste dall'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione senza giustificato motivo, affermando il principio che la mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità dotata di rilevanza pubblicistica;
c) valorizzare la mediazione demandata dal giudice quale strumento di gestione attiva del processo, mediante l'individuazione di criteri oggettivi di mediabilità delle controversie e il supporto dell'ufficio per il processo;
d) responsabilizzare le parti sul comportamento tenuto in mediazione, rendendo valutabile ai fini processuali il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal mediatore;
e) promuovere la formazione permanente di magistrati, avvocati, mediatori e personale dell'ufficio per il processo, creando una cultura condivisa della composizione consensuale dei conflitti;
f) monitorare l'applicazione del Protocollo mediante la costituzione di un Osservatorio che ne verifichi periodicamente l'efficacia e proponga gli aggiornamenti necessari.
ARTICOLO 1
Principi generali
Tutte le parti e gli avvocati che partecipano al procedimento di mediazione sono tenute a cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse oggetto del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 28/2010.
L'Organismo di mediazione e il Mediatore si attivano per rendere effettiva la partecipazione delle parti con l'assistenza degli avvocati.
Nel verbale di mediazione deve darsi atto delle azioni intraprese per assicurare l’effettività del confronto tra le parti, sia pur nei limiti del principio di riservatezza sancito dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 28/2010.
ARTICOLO 2
Contenuto della domanda di mediazione e dell'adesione
La domanda di mediazione deve essere redatta in conformità all'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 e deve contenere:
a) l'indicazione della sede dell'Organismo territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010;
b) le generalità complete di tutte le parti;
c) l'oggetto della controversia, con la descrizione di tutti gli elementi fattuali che si intendono introdurre nell'eventuale successivo giudizio, allo scopo di:
- porre la parte chiamata in mediazione nelle condizioni di conoscere la materia del contendere prendendo adeguata posizione su di essa e al Mediatore di inquadrare le questioni da affrontare;
- consentire al Giudice dell’eventuale successivo giudizio di valutare con riferimento alla domanda giudiziale, l’assolvimento della condizione di procedibilità nei casi di mediazione obbligatoria;
d) le ragioni della pretesa con l'indicazione del valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui agli artt. 10-15 c.p.c., ovvero la dichiarazione di indeterminabilità del valore con indicazione delle ragioni.
Quando la domanda di mediazione si presenta incompleta o carente degli elementi essenziali di cui al comma 1, l'Organismo di mediazione invita la parte istante a
provvedere all'integrazione entro un termine congruo, comunque non superiore a sette giorni dal ricevimento della richiesta.
In difetto di integrazione nel termine assegnato, l'Organismo può comunque dare corso alla procedura.
La parte chiamata in mediazione che intenda aderire è invitata a esplicitare, con eventuale atto scritto, denominato Atto di Adesione le proprie deduzioni difensive rispetto alla domanda formulata, nonché le eventuali domande riconvenzionali che intende formulare, con indicazione del relativo valore.
ARTICOLO 3
Contenuto informativo della convocazione
Tutti gli Organismi di mediazione operanti nel circondario del Tribunale di Taranto devono evidenziare nelle convocazioni spedite alle parti, oltre all'adesione alle disposizioni del presente Protocollo e a quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 150/2023, le seguenti informazioni:
a) esenzioni fiscali: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 28/2010;
b) regime dell'imposta di registro: il verbale cui è allegato l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 (centomila/00), dovuta solo per la parte eccedente;
c) patrocinio a spese dello Stato: nei casi di mediazione obbligatoria la parte in possesso dei requisiti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 15-bis e ss. del D.Lgs. 28/2010, previa istanza da presentare al Consiglio dell'Ordine competente per territorio; in tal caso non è tenuta al pagamento delle indennità di mediazione; se è raggiunto l'accordo di conciliazione ha diritto al riconoscimento del compenso del proprio difensore ai sensi del D.M. 150/2023 e dell'art. 15-bis del D.Lgs. 28/2010;
d) crediti d'imposta: ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 28/2010, la parte che aderisce alla mediazione, al pari di quella istante, ha diritto a un credito d'imposta sino a € 600,00 in caso di raggiungimento dell'accordo e sino a € 300,00 in caso di mancato accordo. Tali crediti sono riconosciuti anche con riferimento al compenso spettante all'avvocato per l'attività prestata in mediazione. In caso di estinzione del giudizio a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del
giudizio fino alla concorrenza di € 518,00, utilizzabile in compensazione come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 28/2010;
e) tabella delle indennità: il richiamo puntuale alla tabella delle spese e indennità applicate dall'Organismo in conformità del D.M. 150/2023 (Tabella A).
Nella convocazione gli Organismi devono altresì precisare:
f) partecipazione necessaria: la partecipazione della parte convocata al primo incontro è necessaria e può avvenire sia in presenza che in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 8, 8-bis e 8-ter del D.Lgs. 28/2010, purché la parte disponga di sistemi audiovisivi appropriati ed efficienti;
g) giustificati motivi di assenza: qualora ricorrano giustificati motivi che impediscano alla parte convocata di presenziare al primo incontro (ad esempio, motivi di salute, lavoro od altro impedimento oggettivo) e se la medesima abbia già aderito alla mediazione, il Mediatore potrà rinviare l'incontro ad altra data, qualora possibile entro il termine di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.
Il rinvio può essere disposto dal Mediatore anche in assenza del consenso della parte istante, salvo casi eccezionali in cui il rinvio determini l'inosservanza del termine massimo di durata della mediazione e non sia possibile ottenere la proroga consensuale; in tali ipotesi, il rinvio è subordinato al consenso della parte istante;
h) delega: in presenza di giustificati motivi, la parte può delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010. La delega deve essere conferita in conformità alle previsioni dell'art. 5 del presente Protocollo e deve essere specifica per il singolo incontro a cui la parte non può presenziare. Non sono ammesse deleghe in bianco o a tempo indeterminato;
i) conseguenze della mancata partecipazione: quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, la mancata partecipazione al primo incontro, salvo che per giustificato motivo, consente al Magistrato procedente nel giudizio di merito di applicare d’ufficio la sanzione stabilita dall'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 (condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio).
ARTICOLO 4
Oggetto della convocazione e presupposti di conoscibilità di essa
La convocazione della parte chiamata in mediazione deve indicare l'identità del mediatore, la data del primo incontro, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento del procedimento e ogni altra informazione utile.
La comunicazione della convocazione deve avvenire nel luogo indicato dall'istante o dal suo difensore con la domanda di mediazione.
Nel caso di mediazione disposta dal Giudice, l'Organismo invierà la relativa convocazione anche all'indirizzo PEC dell'avvocato che la rappresenta in giudizio, che la parte che attiva la mediazione è onerata di fornire.
Nel caso di mancato recapito della convocazione (per irreperibilità del destinatario, trasferimento, indirizzo insufficiente, inesatto, inesistente, etc.), onde assicurare la concreta conoscibilità della convocazione, il Mediatore solleciterà l'istante o il suo difensore a produrre il certificato di residenza del destinatario al fine di verificare la correttezza del recapito utilizzato e, in caso di difformità, procederà al rinnovo della comunicazione, dando in ogni caso atto dell'attività compiuta nel verbale dell'incontro.
ARTICOLO 5
Condizioni di effettività del tentativo: partecipazione personale e delega
E’ richiesta la partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione.
L’eventuale delega per la partecipazione alla mediazione deve essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante, così come previsto dall'art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. 28/2010.
Essa dovrà essere depositata a cura del delegato nel fascicolo di mediazione unitamente a copia del documento di identità del delegante.
La delega dovrà avere ad oggetto i poteri dispositivi in ordine alle questioni dedotte in mediazione, ivi compresi quelli di conciliare e sottoscrivere l'accordo.
La delega deve essere specifica per il singolo incontro di mediazione a cui la parte non può partecipare personalmente per giustificati motivi.
Nei casi previsti dall'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 28/2010, ovvero se in sede di mediazione le parti raggiungono un'intesa al fine di concludere uno dei contratti
previsti dall'art. 2643 c.c., il delegante deve conferire la procura con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In allegato al presente Protocollo (Allegato A) è predisposto un modello di delega che gli Organismi di mediazione possono allegare alla convocazione per facilitare le parti nella predisposizione dell'atto.
ARTICOLO 6
Mancata partecipazione al primo incontro della parte chiamata in mediazione senza giustificato motivo
Il Giudice applica le sanzioni previste dall'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione.
Il giustificato motivo va valutato con riferimento esclusivo al primo incontro di mediazione.
Non costituiscono giustificato motivo, a titolo esemplificativo:
- la convinzione dell'infondatezza in fatto o in diritto dell'avversa pretesa;
- la ritenuta inutilità del tentativo di mediazione per disinteresse all'accordo;
- l'ipotizzata insuperabilità del contrasto.
L'Organismo di mediazione può acquisire le comunicazioni pervenute dalla parte chiamata in mediazione in merito alle ragioni di mancata partecipazione, ma non deve procedere alla loro allegazione al verbale.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nei casi di cui al capo precedente, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Nella determinazione equitativa della somma, il giudice potrà tener conto dell'importo delle indennità di mediazione e dei compensi che la parte che ha
attivato il procedimento di mediazione ha sopportato per assolvere alla condizione di procedibilità.
Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette:
- copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;
- copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati (banche, intermediari finanziari, imprese assicurative) all'autorità di vigilanza competente (Banca d'Italia, IVASS, CONSOB).
La trasmissione avviene a cura della Cancelleria entro 30 giorni dal deposito del provvedimento.
ARTICOLO 7
Mediazione demandata: indici di mediabilità e ruolo dell'Ufficio per il processo
Il Giudice si impegna a valorizzare la mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010 quale strumento di gestione attiva e consapevole del processo, mediante:
1) la selezione delle controversie secondo criteri oggettivi di mediabilità;
2) il supporto dell'ufficio per il processo nella individuazione dei fascicoli mediabili;
3) la formazione specifica dei magistrati e degli addetti all’Ufficio del Processo in materia di mediazione.
Il Giudice, nel valutare se disporre la mediazione demandata, tiene conto dei seguenti indici di mediabilità positiva:
a) Natura della causa:
- controversie caratterizzate da rapporti continuativi (quali indicativamente condominio, locazione, società, rapporti tra le imprese, contratti di durata);
- controversie in materie tecniche che possono beneficiare di una consulenza tecnica in mediazione (quali indicativamente bancarie, divisioni, scioglimento delle comunioni ordinarie);
- controversie in cui emerge la possibilità di soluzioni alternative rispetto al rigido schema della pronuncia giudiziale;
b) Stato dell'istruzione:
- cause in cui l'istruttoria è sostanzialmente completata ma prima della precisazione delle conclusioni;
- cause in cui è stata disposta CTU e la relazione è stata depositata, evidenziando margini di accordo all’esito dell’indagine tecnica;
- cause in cui dalle produzioni documentali emerge la possibilità di una composizione transattiva;
- cause in cui l'istruttoria ha chiarito i termini del conflitto ma non ha fornito elementi decisivi per una pronuncia di merito;
c) Comportamento delle parti:
- parti che hanno manifestato aperture conciliative in udienza o negli scritti difensivi;
- parti che, pur contrapposte, hanno mantenuto un dialogo costruttivo in giudizio;
e) Ogni altra circostanza rilevante:
- valore economico della controversia compatibile con i costi-benefici della prosecuzione del giudizio;
- pendenza di più giudizi tra le stesse parti su questioni connesse;
- possibilità di definizione complessiva di più domande cumulate;
- interesse pubblico o sociale alla composizione del conflitto (es. controversie che coinvolgono enti pubblici, situazioni di particolare rilevanza sociale).
Il Tribunale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, protocolli di collaborazione con l'ufficio per il processo finalizzati a:
- analisi preliminare dei fascicoli: il personale dell'ufficio per il processo, opportunamente formato, effettua una ricognizione preliminare e periodica dei fascicoli pendenti presso ciascuna sezione, individuando quelli che presentano indici di mediabilità secondo i criteri di cui al presente articolo;
- segnalazione al giudice: l'ufficio per il processo predispone note sintetiche per ciascun fascicolo potenzialmente mediabile, evidenziando gli indici di mediabilità riscontrati e allegando eventuali documenti rilevanti (verbali di mediazione precedenti, relazioni di CTU, memorie contenenti aperture conciliative);
- supporto documentale: l'ufficio per il processo cura la redazione delle bozze di ordinanza di mediazione demandata, indicando i criteri di mediabilità riscontrati e allegando copia dei documenti rilevanti da trasmettere all'Organismo di mediazione.
L'ordinanza con cui il giudice dispone la mediazione demandata deve essere motivata, indicando:
- gli indici di mediabilità riscontrati in concreto, con riferimento ai criteri di cui al comma 2;
- le modalità con cui il mediatore è invitato a favorire la composizione della controversia;
- i criteri che il mediatore può utilizzare per l'eventuale formulazione di una proposta conciliativa, tenendo conto degli esiti istruttori, delle posizioni emerse, della giurisprudenza consolidata e dei principi di equità.
ARTICOLO 8
Modalità di svolgimento degli incontri e sottoscrizione del verbale
Gli incontri di mediazione possono svolgersi:
a) in presenza: quando tutte le parti, i rispettivi difensori e il mediatore sono fisicamente presenti presso la sede dell'Organismo di mediazione;
b) in modalità telematica: quando tutte le parti prestano il loro consenso allo svolgimento dell'intero procedimento con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010;
c) in modalità mista: quando una o più parti partecipano con collegamento audiovisivo da remoto ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. 28/2010, anche in assenza di consenso di tutte le parti, essendo riconosciuto a ciascuna parte il diritto di partecipare da remoto.
I sistemi di collegamento audiovisivo devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
Al primo incontro, il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e contestualmente si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
Durante gli incontri di mediazione, il Mediatore può, in ogni momento anche su richiesta di parte, effettuare una sessione riservata con la parte e il difensore.
Il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, come pure ogni altra informazione e/o dichiarazione dalla stessa ricevuta, salvo diversa disposizione della parte interessata.
Quando l'incontro si svolge con la presenza fisica di tutte le parti presso la sede dell'Organismo, il verbale è redatto in formato analogico e sottoscritto con firma autografa da tutti i partecipanti.
Quando la mediazione si svolge in modalità telematica con il consenso di tutte le parti:
- gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005);
- a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma delle parti e dei difensori;
- il documento è immediatamente firmato con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e restituito al mediatore;
- il mediatore, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma digitale e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati.
Qualora le parti raggiungano un'intesa al fine di concludere uno dei contratti previsti dall'art. 2643 c.c., la parte priva di firma elettronica digitale può conferire al proprio difensore o ad altro rappresentante procura ai fini della sottoscrizione dell'accordo anche nel suo interesse, purché la procura sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
ARTICOLO G
Nomina dell’Esperto
Nelle questioni che possono richiedere l’ausilio di un esperto, le parti sono invitate già durante la fase della mediazione a valutare la possibilità che il mediatore nomini un consulente iscritto presso l’albo nazionale dei consulenti e dei periti, consultabile all’indirizzo https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/ricercaIscritti/load, verificando che non versi nelle situazioni di cui all’art. 51 c.p.c..
La consulenza tecnica può essere disposta solo se:
a) tutte le parti partecipanti alla mediazione ne invocano concordemente il compimento;
b) il consulente presenta un preventivo di spesa dettagliato, calcolato sulla base delle tariffe professionali previste per i CTU nominati dal giudice, con indicazione delle modalità di pagamento;
c) le parti sottoscrivono per accettazione il preventivo, assumendo l'impegno al pagamento.
Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 28/2010, la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'art. 9 del D.Lgs. 28/2010.
In tal caso:
- il consenso alla producibilità deve essere espresso per iscritto da tutte le parti;
- il consenso deve essere verbalizzato dal mediatore;
- la relazione è allegata agli atti introduttivi dell'eventuale giudizio;
- la relazione dell'esperto è valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.c..
La metodologia della CTM dovrà garantire il pieno contradditorio tecnico tra i consulenti delle parti. La relazione finale dell’Esperto dovrà dare atto delle osservazioni sollevate dalle parti e delle risposte motivate dell’Esperto medesimo, ricalcando le garanzie proprie della CTU disposta da giudice.
ARTICOLO 10
Nomina del Consulente Tecnico in Mediazione demandata dal giudice
Nelle controversie caratterizzate da questione di particolare complessità tecnica ovvero nelle quali la definizione della lite dipenda prevalentemente da accertamenti estimativi, contabili, medico-legali, edilizi o comunque specialistici, il Giudice può demandare le parti in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010.
In tali controversie il Giudice evidenzia alle parti che l’accertamento tecnico eventualmente svolto nel procedimento di mediazione è idoneo a costituire uno strumento particolarmente efficace per favorire la composizione consensuale della lite.
La consulenza tecnica in mediazione può rappresentare un supporto tecnico alla definizione negoziale della controversia, consentendo alle parti di formulare e scambiarsi proposte conciliative fondate su elementi emersi nell’ambito della consulenza esperita. Le risultanze della CTM possono altresì costituire utile riferimento per l’eventuale formulazione della proposta del mediatore ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 9 del presente Protocollo in ordine alla nomina dell’esperto, alla modalità di svolgimento dell’incarico e alla eventuale producibilità della relazione nel successivo giudizio.
ARTICOLO 11
Proposta di conciliazione del mediatore
Quando l'accordo tra le parti non è raggiunto, il mediatore ne dà atto e può formulare una proposta di conciliazione, indicandola nel verbale.
Il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010, illustrando in particolare:
a) l'esclusione della ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo la formulazione della proposta;
b) la condanna della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta al rimborso delle spese della parte soccombente relative allo stesso periodo;
c) la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato;
d) la possibilità per il Giudice di applicare ulteriori sanzioni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in caso di rifiuto ingiustificato.
La proposta di conciliazione:
1) è formulata per iscritto dal mediatore;
2) è comunicata alle parti con modalità che ne assicurino la ricezione;
3) salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, per garantire il principio di riservatezza.
Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione (o nel maggior termine indicato dal mediatore), l'accettazione o il rifiuto della proposta.
In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Il mediatore dà atto nel verbale conclusivo dell'esito della proposta per ciascuna parte.
In caso di rifiuto della proposta e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010, il giudice che definisce il giudizio applica le statuizioni ivi disciplinate, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Protocollo.
ARTICOLO 12
Comportamento delle parti in mediazione e conseguenze processuali
Il Giudice tiene conto della mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, potendone desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.
Quando il mediatore formula una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010, il Giudice tiene conto del comportamento delle parti ai fini delle conseguenze processuali previste dalla legge.
Qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda, in tutto o in parte, al contenuto della proposta rifiutata, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 28/2010, nonché all’art. 2, comma 2-quinquies lettera c) della L. n. 89/2001.
Il Giudice riconosce, altresì, che il rifiuto immotivato o non ragionevole della proposta conciliativa può assumere autonoma rilevanza ai fini della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., quando abbia determinato l’instaurazione del giudizio o il suo protrarsi nonostante la proposta formulata dal Mediatore risultasse, alla luce della decisione finale, uguale o più favorevole rispetto all’esito del giudizio stesso, anche nel caso in cui la parte che ha rifiutato non sia risultata vittoriosa.
ARTICOLO 13
Contenuto del verbale di mediazione
A conclusione del procedimento di mediazione, l'organismo rilascia il verbale firmato dal mediatore recante nel frontespizio una delle seguenti diciture:
a) VERBALE DI MANCATA PARTECIPAZIONE: il verbale redatto dal mediatore che dà atto della mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione al primo incontro;
b) VERBALE DI MANCATO ACCORDO: il verbale redatto dal mediatore che dà atto dell'avvenuta partecipazione delle parti, ma della mancata conclusione di un accordo conciliativo;
c) VERBALE DI ACCORDO: il verbale redatto dal mediatore che attesta il raggiungimento dell'accordo di conciliazione tra le parti con allegato accordo in separata scrittura privata;
Il verbale deve contenere:
1) Dati identificativi:
- numero di iscrizione al registro dell’Organismo di Mediazione;
- numero progressivo di iscrizione del procedimento presso l’organismo;
- date degli incontri svoltisi;
- luogo e le modalità di svolgimento (in presenza, modalità telematica o mista);
2) Soggetti:
- le parti presenti e quelle assenti, con specificazione delle modalità di partecipazione (personale, tramite delegato, in presenza o da remoto);
- i difensori presenti;
- gli eventuali esperti nominati;
3) Oggetto e valore:
- l'oggetto della controversia come indicato nella domanda di mediazione;
- le eventuali ulteriori questioni affrontate in mediazione, anche in via riconvenzionale;
- il valore dichiarato della mediazione;
4) Svolgimento:
- l'attestazione che il mediatore ha esposto alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione;
- l'eventuale formulazione di proposta conciliativa da parte del mediatore, con indicazione della data di comunicazione alle parti e delle relative risposte (accettazione/rifiuto/mancata risposta);
5) Esito:
- raggiungimento dell'accordo (con allegazione dell'accordo sottoscritto);
- mancato accordo, con o senza formulazione di proposta;
- mancata partecipazione di una o più parti chiamate;
6) Consulenza tecnica:
- l'eventuale consenso prestato da ciascuna delle parti in ordine alla producibilità in giudizio della consulenza assunta in sede di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 28/2010, ovvero di quella demandata da Giudice.
Il verbale è sottoscritto dal mediatore e, nei casi previsti dalla legge, anche dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti al procedimento.
ARTICOLO 14
Istituzione dell’Osservatorio sui conflitti e sulle procedure ADR
È costituita presso il Tribunale di Taranto l’Osservatorio sui conflitti e sulle procedure ADR ed è composta da:
- il Presidente del Tribunale di Taranto ovvero un Magistrato delegato dal Presidente, con funzioni di coordinatore;
- un rappresentante per ciascun Organismo di mediazione aderente al presente Protocollo;
- un rappresentante dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- un rappresentante del personale dell'ufficio per il processo, designato dal Dirigente amministrativo del Tribunale o dal Presidente del Tribunale;
- un rappresentante del Dipartimento Jonico per gli Studi Giuridici designato dal Direttore;
- un rappresentante della Camera Civile di Taranto designato dal Consiglio Direttivo. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) Monitoraggio dell'applicazione del Protocollo:
- verifica del rispetto delle disposizioni del Protocollo da parte di tutti gli aderenti;
- analisi delle criticità emerse nell'applicazione del Protocollo.
b) Controllo sull'applicazione delle sanzioni:
- monitoraggio dell'applicazione dell'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 da parte dei magistrati del circondario;
- raccolta delle ordinanze e sentenze che applicano le sanzioni per mancata partecipazione o per rifiuto della proposta.
c) Valutazione degli indici di mediabilità:
- verifica dell'efficacia degli indici di mediabilità individuati dal Protocollo;
- analisi delle mediazioni demandate e dei relativi esiti;
- individuazione di ulteriori criteri o integrazione di quelli esistenti.
d) Proposte di modifica del Protocollo:
- formulazione di proposte di integrazione o modifica del Protocollo che si rivelino necessarie alla luce dell'esperienza applicativa;
- adeguamento del Protocollo alle sopravvenienze normative e giurisprudenziali.
e) Promozione della formazione:
- predisposizione del piano formativo annuale di cui all'articolo 15;
- organizzazione di corsi, seminari e gruppi di lavoro;
- raccolta e diffusione di materiali formativi. L’Osservatorio:
- si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il coordinatore lo ritenga opportuno;
- redige un verbale di ciascuna riunione, che viene pubblicato sul sito del Tribunale di Taranto;
c) predispone una relazione annuale sull'applicazione del Protocollo, contenente i dati raccolti, le criticità emerse, le proposte di modifica, il piano formativo per l'anno successivo.
ARTICOLO 15
Formazione dei magistrati, degli avvocati, dei mediatori e del personale dell'ufficio per il processo
Il Tribunale di Taranto, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Taranto, gli Organismi di mediazione aderenti al presente Protocollo e con il supporto del Dipartimento Jonico degli Studi Giuridici, promuove percorsi formativi permanenti in materia di mediazione civile e commerciale.
I percorsi formativi sono rivolti a:
a) Magistrati: in conformità all'art. 5-quinquies del D.Lgs. 28/2010, che prevede che i magistrati curino la propria formazione in materia di mediazione mediante la partecipazione a corsi e seminari organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura;
b) Personale dell'ufficio per il processo: per fornire competenze specifiche sull'individuazione dei fascicoli mediabili e sul supporto al Giudice nella predisposizione delle ordinanze di mediazione demandata;
c) Avvocati: per promuovere la conoscenza degli strumenti di composizione consensuale dei conflitti e valorizzare il ruolo dell'Avvocato quale facilitatore dell'accordo;
d) Mediatori: per l'aggiornamento permanente sulle tecniche di gestione del conflitto, sulla giurisprudenza rilevante e sulle novità normative.
I percorsi formativi devono trattare:
- Aspetti normativi: disciplina della mediazione civile e commerciale, con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia e dal correttivo D.Lgs. 216/2024;
- Aspetti giurisprudenziali: analisi degli orientamenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito in tema di condizione di procedibilità, sanzioni processuali, effetti dell'accordo;
- Aspetti tecnici: tecniche di negoziazione, gestione del conflitto, formulazione della proposta conciliativa, consulenza tecnica in mediazione;
- Criteri di mediabilità: approfondimento degli indici di mediabilità individuati dal presente Protocollo e analisi di casi pratici;
- Aspetti deontologici: doveri di cooperazione delle parti e degli Avvocati, responsabilità professionale, riservatezza;
- Aspetti interdisciplinari: mediazione e psicologia, mediazione e scienze della comunicazione.
ARTICOLO 16
Rapporti con la disciplina vigente e pubblicità del Protocollo
Il presente Protocollo vale ad integrare il dettato del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023, che trovano esclusiva applicazione per ogni aspetto della procedura non appositamente disciplinato in questa sede.
In caso di contrasto tra le disposizioni del Protocollo e le norme di legge o regolamentari, prevalgono queste ultime.
Tutti gli Organismi di mediazione aderenti e il Tribunale di Taranto si impegnano a:
a) pubblicare il Protocollo sul proprio sito web istituzionale, in formato accessibile e scaricabile;
b) darne evidenza nelle comunicazioni inviate alle parti;
c) diffonderlo presso tutti i magistrati del circondario, il personale dell'ufficio per il processo e gli avvocati del Foro di Taranto;
d) aggiornare tempestivamente la versione pubblicata in caso di modifiche o integrazioni.
Gli Organismi di mediazione che intendono successivamente aderire al presente Protocollo devono:
- avere una sede nel circondario del Tribunale di Taranto;
- essere iscritti nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- sottoscrivere formale atto di adesione, impegnandosi al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Protocollo;
- comunicare l'adesione al Presidente del Tribunale e al coordinatore dell’Osservatorio.
ARTICOLO 17
Decorrenza degli effetti
Il presente Protocollo si applica a tutte le domande di mediazione depositate presso gli organismi aderenti aventi una sede nel circondario del Tribunale di Taranto a decorrere dal sottoscrizione del presente protocollo.
SOTTOSCRIZIONI
Per il Tribunale di Taranto
Il Presidente
Dott.ssa Rosa Anna Depalo
Per l'Ordine degli Avvocati di Taranto
Il Presidente
Avv. Vincenzo Di Maggio
Per gli Organismi di Mediazione aderenti:
1. Camera di Conciliazione Italiana S.r.l. – Avv. Nestore Thiery
2. Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati DI Taranto – Avv. Sebastiano Comegna
3. INMEDIAR – Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato – Dott. Valerio Lupo
4. Camera Risoluzione Controversie (C.R.C. S.r.l.) - Avv. Pierfranco Asciano
5. Aequitas ADR – Avv. Adriano Casavola
6. ADR Intesa – Dott. Salvatore Zambrino
Per la Camera Civile di Taranto aderente all’UNCC
Il Presidente
Avv. Francesco De Palma
Taranto, 22 settembre 2026
ALLEGATI
Allegato A - Modello di delega per la partecipazione all'incontro di mediazione
DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI MEDIAZIONE
Il/La sottoscritto/a * * , nato/a a * il *_,
residente in * via * , codice fiscale * * ,
(documento di identità: tipo *_* n. * rilasciato da il _*)
PREMESSO CHE
• è parte del procedimento di mediazione n. _ pendente presso [Organismo di Mediazione] ;
• è stato convocato/a all'incontro di mediazione fissato per il giorno alle ore ;
• per giustificati motivi [specificare brevemente: es. "impedimenti di salute", "impegni lavorativi improrogabili all'estero", etc.] non può partecipare personalmente a tale incontro;
CONFERISCE DELEGA
A * *_, nato/a a * il *_,
codice fiscale * * ,
affinché partecipi in sua vece esclusivamente all'incontro di mediazione del giorno * ore * , con i seguenti poteri:
• rappresentare il/la delegante nel suddetto incontro;
• esporre fatti e circostanze a conoscenza del/della delegante;
• formulare proposte transattive;
• discutere l'eventuale proposta del mediatore;
• transigere e conciliare la controversia nei seguenti limiti: [specificare eventuali limiti o indicare "senza limiti"];
• sottoscrivere l'eventuale accordo di conciliazione.
Il/La delegato/a dichiara di essere a piena conoscenza dei fatti oggetto della controversia e di essere munito/a dei poteri necessari per la composizione della stessa.
La presente delega è valida esclusivamente per il singolo incontro sopra indicato e perde efficacia decorso tale incontro.
[Se trattasi di contratti di cui all'art. 2643 c.c., aggiungere: "La presente delega è conferita con firma autenticata ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 28/2010, per consentire la stipula di accordi aventi ad oggetto diritti reali immobiliari."]
Luogo e data * * Il/La Delegante
(firma non autenticata, salvo i casi di cui all'art. 11, comma 7, D.Lgs. 28/2010) [In allegato: copia documento di identità del delegante e del delegato]
Allegato B - Modello di ordinanza di mediazione demandata TRIBUNALE DI TARANTO
Il Giudice, dott. [...],
Letti gli atti della causa iscritta al n. R.G. [...]/[...], Rilevato che:
• la controversia ha ad oggetto [...];
• il valore della causa è pari a euro [...];
• lo stato dell'istruzione è il seguente: [...];
• dalle produzioni documentali e/o dalla relazione del CTU emerge [...]; Considerato che:
• ricorrono gli indici di mediabilità di cui all'articolo 7 del Protocollo sulla Mediazione del Tribunale di Taranto, in particolare [specificare: natura continuativa del rapporto / complessità tecnica / incertezza giurisprudenziale / aperture conciliative manifestate dalle parti / altro];
• la mediazione demandata può favorire una composizione consensuale della controversia, evitando i tempi e i costi della decisione giudiziale;
• la mediazione demandata consente alle parti di usufruire di esenzioni e benefici fiscali previsti all’art. 17 del D.Lgs 28/2010;
• ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010, il giudice può disporre la mediazione anche in assenza di consenso delle parti;
Ritenuto opportuno invitare il mediatore:
• a favorire il confronto tra le parti tenendo conto [delle risultanze della CTU / della documentazione prodotta / delle posizioni emerse in giudizio];
• a valutare l'opportunità di formulare una proposta conciliativa che tenga conto [dei criteri di equità / della giurisprudenza / dei seguenti parametri: ...];
DISPONE
ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010, lo svolgimento di un procedimento di mediazione presso [specificare l'Organismo].
Assegna alle parti il termine di giorni 15 per il deposito della domanda di mediazione.
Fissa l'udienza del [data successiva alla scadenza del termine di 6 mesi per la mediazione] per la verifica dell'esito della mediazione e la prosecuzione del giudizio.
Dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite. [Luogo e data] Il Giudice [Firma]
Allegato C - Modello di provvedimento/punto di motivazione ex art. 12-bis, comma 2
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE [...]
Il Giudice, dott. [...],
Letti gli atti della causa iscritta al n. R.G. [...]/[...], Rilevato che:
• la controversia ha ad oggetto [...], materia soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. [...], del D.Lgs. 28/2010;
• dal verbale di mediazione depositato in atti emerge che la parte [convenuta/attrice riconvenzionale] [nome], regolarmente convocata all'incontro del [data], non ha partecipato;
• non risultano agli atti giustificati motivi che abbiano impedito la partecipazione;
• [specificare ulteriori elementi: es. la parte si è costituita in giudizio senza fornire giustificazioni; la parte ha comunicato mere convinzioni personali sull'infondatezza della pretesa; etc.];
Considerato che:
• ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
• il valore della causa è pari a euro [...], cui corrisponde un contributo unificato di euro [...] ai sensi dell'art. 13 del DPR 115/2002;
• il doppio di tale importo ammonta a euro [...];
• la sanzione ha natura pubblicistica e risponde all'esigenza di sanzionare il mancato rispetto di una condizione di procedibilità imposta dalla legge;
CONDANNA
La parte [convenuta/attrice riconvenzionale] [nome e cognome/denominazione sociale], ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro [...] (doppio del contributo unificato), per non aver partecipato senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione obbligatoria.
Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alla parte condannata e trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Agenzia delle Entrate per la riscossione.
[Se la parte condannata è una P.A.]: Dispone altresì la trasmissione di copia della presente ordinanza al Pubblico Ministero presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio.
[Se la parte condannata è un soggetto vigilato]: Dispone altresì la trasmissione di copia della presente ordinanza all'Autorità di Vigilanza competente [Banca d'Italia/IVASS/CONSOB].
Riserva ogni ulteriore statuizione, ivi compresa quella sulle spese processuali e sull'eventuale applicazione dell'art. 12-bis, comma 3, del D.Lgs. 28/2010, al provvedimento che definirà il giudizio.
[Luogo e data] Il Giudice [Firma]
Allegato D - Modello di sentenza con applicazione art. 13 D.Lgs. 28/2010 e art.
G6 c.p.c.
[Omissis - intestazione e fatto]
MOTIVI DELLA DECISIONE
[Omissis - trattazione del merito]
SULLE CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA
Sul regolamento delle spese, in via preliminare, il Tribunale rileva che dal verbale di mediazione depositato in atti risulta che il mediatore ha formulato in data [...] una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.
La proposta, comunicata alle parti in data [...], è stata:
- accettata dalla parte [attrice/convenuta] [nome];
- rifiutata dalla parte [convenuta/attrice] [nome], con comunicazione pervenuta in data [...].
Dal confronto tra il contenuto della proposta e il decisum della presente sentenza emerge che la decisione corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore.
In particolare, [specificare i punti di corrispondenza: es. "la proposta prevedeva la condanna della parte convenuta al pagamento di euro [...] a titolo di [...], esattamente quanto statuito dalla presente sentenza"].
Applicazione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 28/2010
Pertanto, ricorrendo la condizione prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 (provvedimento corrispondente interamente alla proposta del mediatore), questo Tribunale, in applicazione della norma citata:
1) Esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte [attrice/convenuta] [nome] (vincitrice ma che ha rifiutato la proposta), riferibili al periodo successivo alla formulazione della proposta (dal [data] in poi);
2) Condanna la parte [attrice/convenuta] [nome] (vincitrice ma che ha rifiutato la proposta) al rimborso delle spese sostenute dalla parte [convenuta/attrice] [nome] (soccombente) relative allo stesso periodo, che liquida in euro [...], oltre accessori di legge;
3) Condanna la parte [attrice/convenuta] [nome] al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari a euro [...].
Tali conseguenze si applicano anche alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore (euro [...]) e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato (euro [...]).
Applicazione dell'art. G6 c.p.c. per responsabilità aggravata
Il Tribunale, rilevato che la parte [attrice/convenuta] ha rifiutato la proposta del Mediatore che l’altra parte ha invece accettato.
Considerato che la proposta, se fosse stata accettata dalla parte [attrice/convenuta], avrebbe posto fine alla controversia a condizioni più favorevoli rispetto alle decisioni assunte con la presente sentenza e che tale comportamento configura un'ipotesi di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Pertanto, ricorrendo la colpa grave della parte [nome] nell'aver rifiutato ingiustificatamente la proposta, questo Tribunale, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
CONDANNA
la parte [attrice/convenuta] [nome] al pagamento in favore della parte [convenuta/attrice] [nome] di un'ulteriore somma, equitativamente determinata in euro [...], pari alle indennità di mediazione ed ai compensi sostenuti dall’altra parte per il procedimento di mediazione.
[Omissis - dispositivo finale]
Allegato E - Scheda di valutazione della mediabilità per l'Ufficio per il processo
TRIBUNALE DI TARANTO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA MEDIABILITÀ
[Da compilare a cura dell'Ufficio per il processo]
Dati identificativi del fascicolo
R.G. n. [...]/[...]
Sezione: [...]
Giudice: dott. [...]
Attore: [...]
Convenuto: [...]
Oggetto: [...]
Valore: euro [...]
Data introduzione: [...]
Stato del procedimento: [prima udienza / istruttoria in corso / istruttoria conclusa / precisazione conclusioni / altro]
ANALISI DEGLI INDICI DI MEDIABILITÀ POSITIVA
(Barrare le voci applicabili e fornire breve descrizione)
1. NATURA DELLA CAUSA
☐ Rapporto continuativo tra le parti Tipologia: ☐ condominio ☐ locazione ☐ società ☐ famiglia ☐ lavoro ☐ altro: [...]
☐ Complessità tecnica che può beneficiare di consulenza in mediazione Materia: ☐ responsabilità sanitaria ☐ difetti costruttivi ☐ danni da sinistro ☐ altro: [...]
☐ Margini di incertezza giurisprudenziale o normativa Questione: [...]
☐ Possibilità di soluzioni creative/atipiche Descrizione: [...]
2. STATO DELL'ISTRUZIONE
☐ Istruttoria completata, prima della precisazione conclusioni
☐ CTU depositata con risultanze che evidenziano margini di accordo Sintesi CTU: [...]
☐ Produzioni documentali evidenziano possibilità di composizione Descrizione: [...]
☐ Istruttoria ha chiarito i termini ma non fornisce elementi decisivi
3. COMPORTAMENTO DELLE PARTI
☐ Manifestate aperture conciliative in udienza/memorie Specificare: [...]
☐ Tentativo di composizione stragiudiziale già effettuato Esito: [...]
☐ Precedente adesione a mediazione/conciliazione
☐ Dialogo costruttivo mantenuto in giudizio
4. COMPORTAMENTO IN PRECEDENTE MEDIAZIONE
☐ Rifiuto di proposta poi confermata in sentenza di primo grado (rilevante per appello)
Estremi proposta: [...] Decisum sentenza: [...]
5. ALTRE CIRCOSTANZE RILEVANTI
☐ Valore economico compatibile con costi-benefici prosecuzione
☐ Più giudizi pendenti tra stesse parti su questioni connesse
R.G. collegati: [...]
☐ Possibilità di definizione complessiva di più domande cumulate
☐ Interesse pubblico/sociale alla composizione
☐ Altro: [...]
ANALISI DEGLI INDICI DI MEDIABILITÀ NEGATIVA
(Barrare le voci applicabili)
☐ Questioni di puro diritto prive di incertezza interpretativa
☐ Necessità di pronuncia di principio
☐ Pluralità di parti con coordinamento difficile
☐ Parte contumace senza elementi per ritenere partecipazione utile
☐ Mediazione già esperita senza successo sulla medesima controversia Data: [...] Organismo: [...]
☐ Prossimità precisazione conclusioni/decisione (allungamento irragionevole)
☐ Casi di esclusione ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
☐ MEDIABILITÀ ELEVATA: sussistono molteplici indici positivi e nessun indice negativo significativo. Si suggerisce di disporre mediazione demandata.
☐ MEDIABILITÀ MEDIA: sussistono alcuni indici positivi ma anche elementi di criticità. Si suggerisce di valutare l'opportunità della mediazione demandata.
☐ MEDIABILITÀ BASSA: prevalgono gli indici negativi. Si sconsiglia la mediazione demandata.
NOTE E OSSERVAZIONI
[Spazio per annotazioni libere dell'addetto dell'ufficio per il processo]
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA
☐ Verbale di precedente mediazione
☐
☐
☐ Altro: [...]
Memorie Relazione con
aperture CTU
conciliative
Data compilazione: [...]
Addetto ufficio per il processo: [...]
Firma: * *
La presente scheda costituisce supporto tecnico per il Giudice, cui resta riservata in via esclusiva la valutazione sull'opportunità di disporre la mediazione demandata.