CON LA COMUNICAZIONE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE E' SOSPESO IL TERMINE DI DECADENZA DELL'AZIONE GIUDIZIALE- Trib. Palermo sent. n. 4951 del 18.09.2015 Dr. Adelfio - di PAOLO F. CUZZOLA

Con l'istanza per l'avvio del procedimento di mediazione è sospeso il termine di decadenza dell'azione giudiziale – per una sola volta – dalla data in cui la stessa è comunicata alle altre parti. Di conseguenza, con il deposito del verbale di mancata conciliazione, riprende a decorrere il termine (residuo) entro il quale potrà essere proposta la domanda giudiziale.

Con queste parole il Tribunale di Palermo, nella persona del giudice estensore Adelfio, cristallizza nella sentenza 4951 del 18 settembre 2015, un principio inedito sugli effetti sostanziali della domanda di mediazione.

La questione sottoposta all'esame del giudicante riguardava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per l'annullamento di una delibera assembleare di condominio in quanto notificata tardivamente in esito a una fallita mediazione. In particolare, nel caso de qua la domanda di mediazione era pervenuta al condominio nel 28° giorno e, quindi, in tempo utile per impedire la decadenza. Ma all'esito negativo della mediazione per il giudice erano rimasti soltanto due giorni utili alla proposizione della domanda giudiziale. Scaduto tale termine residuo la domanda doveva essere inammissibile.

Quanto all'oggetto della vertenza in esame, è necessario richiamare alcuni principi fissati dalle norme di legge. In materia di impugnazioni di delibere assembleari, il condomino ha trenta giorni di tempo per agire in giudizio e chiederne la sospensione; considerata, poi, l'applicabilità della disciplina della mediazione anche in materia di impugnativa di delibere condominiali, il condomino deve preventivamente depositare una istanza di mediazione così che dal momento in cui si instaurata la conciliazione viene impedito il decorso del termine di decadenza (30 giorni) previsto dall'art. 1137 c.c.

Precisa inoltre l'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010, che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale", ed inoltre che, "dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di mediazione e per il tempo residuo"

A tale riguardo, si vuole ricordare che a norma dell'articolo 8, comma 1, Dlgs 28/2010 tali effetti si producono «dal momento della comunicazione alle altre parti», attività curata dall'organismo, o dalla stessa parte istante.

A parere del giudice, dunque, il ricorso è inammissibile poiché in caso di esito negativo della mediazione il termine di decadenza riprende a decorrere dalla data del deposito del verbale e per i rimanenti giorni; così, nel caso di specie, il condomino avrebbe dovuto impugnare la delibera nei due giorni rimanenti e non dopo un ulteriore mese dalla data del deposito del verbale, apparendo assolutamente limitati i propri diritti di difesa.